Frequently Asked Questions - Domande frequenti
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- I titolari di diritto reale sull’immobile
- I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- Gli inquilini
- Coloro che hanno l’immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione devono essere quelle previste dall'allegato M del D.L. 311: “sono schermature solari i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.
Si riferiscono all’allegato M del D.L. 311 che elenca le norme tecniche EN 13561, EN 13659 e EN 13120:
- La norma EN 13561 elenca: tende da sole, pergole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
- La norma EN 13659 elenca: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.
- La norma EN 13120 elenca: rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Sono escluse le tende decorative
- In data 4 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7/E, che indica fra i documenti necessari da acquisire da parte del Contribuente la DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE DELLA SCHERMATURA SOLARE che CERTIFICHI che la schermatura stessa ha i requisiti necessari ad identificarla come una schermatura detraibile ai sensi dell'articolo 14 comma 2 DL 63/2013.
La sentenza del Consiglio di Stato 306-2017 stabilisce che la Pergola o Pergotenda realizzata con teli amovibili , non determina alcun Aumento di Volumetria e quindi non costituisce un Opera Edilizia soggetta al rilascio del titolo abitativo , anche se chiusa perimetralmente sempre con tende mobili.
Comunque La normativa che disciplina la richiesta di autorizzazione comunale per l’installazione di pergole e Pergotende è molto diversificata e dipende dal regolamento urbanistico del Comune.
Molto spesso è sufficiente una semplice DIA. Tuttavia è consigliabile consultare l’Ufficio Tecnico del Comune o un progettista che possa espletare la pratica per te.
NO Assolutamente , uno degli errori che si possono fare soprattutto quando si confrontano dei preventivi e’ considerare tutti i tessuti uguali.
Esistono diversi tipi di tessuti con caratteristiche e fibre diverse tra di loro come : Acrilico , Poliestere , Pvc , Microforati , Spalmati , Filtranti , Block Out e molti altri.
Il consiglio e’ rivolgersi sempre ad un professionista che le indichi il tessuto migliore in base al modello di tenda scelto e in base alla funzione che deve svolgere.
NO , o meglio e’ una marca di TESSUTI per Tende da sole , Tempotest Parà non produce e non testa componenti , profili di alluminio e meccanismi per le Tende , ma fabbrica solo tessuti.
L’errore piu’ comune quando si si confrontano dei preventivi e’ considerare solo il tessuto , senza badare alla struttura della Tenda.
E’ bene ricordarsi che la GARANZIA della TENDA DA SOLE viene data dal costruttore della Struttura della tenda che certifica e garantisce che la tenda e’ idonea e sicura per stare all’esterno e che ha tutti i requisiti delle Normative Europee per il Marchio CE
Si puo’ avere un ottimo tessuto , ma se la struttura non e’ Certificata e Garantita , anche le prestazioni del tessuto vengono meno.